Art. 31.
(Riconoscimento della nazionalità italiana).

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano all'Agenzia istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'audiovisivo prodotto. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'audiovisivo da prendere in considerazione, sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

 

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          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) autore della fotografia cinematografica italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

          p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          q) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.

      3. Per quanto attiene agli audiovisivi in tecnica di animazione le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione sono:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) ideatori dei personaggi;

          e) realizzatori di storyboard;

          f) realizzatori del lay-out;

          g) realizzatori dell'animazione;

          h) montatore italiano;

 

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          i) autore della musica italiano;

          l) realizzatori dei backgroud;

          m) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva dell'audiovisivo, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.

      4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
      5. È riconosciuta la nazionalità italiana agli audiovisivi che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), q) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p). Per l'audiovisivo in tecnica di animazione, è riconosciuta la nazionalità italiana agli audiovisivi che presentano almeno otto delle componenti di cui al comma 3.
      6. Per i requisiti di cui al comma 2, possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.
      7. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale dell'Agenzia, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione dell'audiovisivo, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana dell'audiovisivo e di ammissione ai benefìci della presente legge, corredate dei documenti necessari. Il direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. Gli audiovisivi che hanno i requisiti di cui al presente articolo sono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso l'Agenzia.

 

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